IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre  2005,
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento dello status di rifugiato; 
  Vista la legge 6 febbraio 2007, n.  13,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alla Comunita' europea - legge comunitaria 2006,  ed  in  particolare
l'articolo 12 relativo all'attuazione della direttiva 2005/85/CE; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n.  416,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,  n.  39,  recante  norme
urgenti in materia di asilo politico, di  ingresso  e  soggiorno  dei
cittadini  extracomunitari  e  di  regolarizzazione   dei   cittadini
extracomunitari ed apolidi gia' presenti nel territorio dello Stato; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il
riconoscimento dello status di rifugiato; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 novembre 2007; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari  esteri,  della
giustizia, dell'economia e delle finanze e per i diritti  e  le  pari
opportunita'; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
                              Finalita' 
  1. Il presente decreto stabilisce le procedure  per  l'esame  delle
domande  di  protezione  internazionale  presentate  nel   territorio
nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione  europea
o da apolidi, di seguito denominati: «stranieri», e le procedure  per
la revoca e la cessazione degli status riconosciuti. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e soltanto per tempo limitato per oggetti
          definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti
              - La  direttiva 2005/85/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          13 dicembre 2005, n. L 326.
              -L'art.   12   della   legge  6 febbraio  2007  n.  13,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 2007, n.
          40, supplemento ordinario, cosi' recita:
              «Art.  12  (Attuazione  della  direttiva 2005/85/CE del
          Consiglio,  del  1° dicembre 2005, recante norme minime per
          le  procedure  applicate  negli  Stati  membri  ai fini del
          riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato). -
          1.   Nella  predisposizione  del  decreto  legislativo  per
          l'attuazione  della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del
          1° dicembre  2005,  recante  norme  minime per le procedure
          applicate  negli  Stati membri ai fini del riconoscimento e
          della  revoca  dello  status  di  rifugiato,  il Governo e'
          tenuto  a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di
          cui  all'art.  2,  anche  il  seguente:  nel caso in cui il
          richiedente  asilo  sia cittadino di un Paese terzo sicuro,
          ovvero,  se  apolide,  vi  abbia  in precedenza soggiornato
          abitualmente,  ovvero  provenga  da  un  Paese  di  origine
          sicuro,  prevedere  che  la  domanda di asilo e' dichiarata
          infondata,  salvo  che  siano invocati gravi motivi per non
          ritenere  sicuro quel Paese nelle circostanze specifiche in
          cui  si  trova  il  richiedente. Tra i gravi motivi possono
          essere  comprese  gravi  discriminazioni  e  repressioni di
          comportamenti  riferiti  al  richiedente  e  che  risultano
          oggettivamente   perseguiti   nel   Paese  d'origine  o  di
          provenienza  e  non  costituenti  reato  per  l'ordinamento
          italiano.
              - Il  decreto  legislativo  19 novembre  2007 n. 251 e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2008, n. 3.
              - Il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, e' stato
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1990,   n.   39,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale
          28 febbraio 1990, n. 49.
              - La  legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214, supplemento
          ordinario.
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          16 settembre 2004, n. 3031, abrogato a decorrere dalla data
          di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 38, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 dicembre 2004, n.
          299.